Parere tratto da fonti ufficiali

Obblighi di rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara a cura dell’appaltatore DM MIT del 02/12 2016
QUESITO del 04/08/2019

In merito a quanto in oggetto si richiedono chiarimenti sull’interpretazione dell’Art. 5 comma 2, del Decreto che recita : “Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”
Si ricorda che:
l’art. 216 c. 11 del D.Leg 50/2016 codice dei contratti, norma transitoria nelle more dell’approvazione del Decreto di cui sopra, disponeva:
“Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”
L’Art. 2. c. 6 del DM 2/12/2016 (Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC) dispone in via transitoria e nelle more dell’entrata in funzione della piattaforma ANAC: “Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.”
L’Art.5 del DM 2/12/2016 (Effetti giuridici e spese di pubblicazione) dispone
“Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”
La norma collega quindi gli effetti giuridici e la decorrenza dei termini esclusivamente alle forme di pubblicità obbligatoria ed alle date in cui la medesima ha luogo.
La forma di pubblicità “obbligatoria” produttiva degli effetti giuridici è la pubblicazione in gazzetta ufficiale, secondo quanto disposto dall’art 2 c. 6 citato.
A termini di quanto indicato dall’art 5 in combinato disposto con l’art 2 c.6, la pubblicazione in gazzetta ufficiale è l’unica forma di pubblicità idonea a produrre effetti giuridici di decorrenza dei termini, e quindi unica forma di pubblicità “obbligatoria”.
Per quanto sopra, sembra consequenziale che le spese rimborsabili dall’operatore siano solo quelle inerenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Questo, coerentemente con un’interpretazione osservante dell’art 12 delle preleggi, che recita “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”
A quanto sopra aggiungasi che in base al DM la pubblicazione sui quotidiani di cui all’art 3 persegue, per espressa ammissione del legislatore, “finalità di trasparenza” amministrativa, senza alcun risvolto sugli effetti giuridici che sono invece collegati alla pubblicazione in GURI.
Si richiede quindi un’ interpretazione autentica dell’esatto contenuto degli obblighi di rimborso delle spese di pubblicazione a cura dell’appaltatore avuto riguardo a quanto disposto in materia dal Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 Dicembre 2016.
La richiesta è finalizzata alla formulazione di una corretta imputazione delle spese di pubblicità obbligatoria all’aggiudicatario di gara.

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